ILLECITO | SANZIONE |
Art. 161 Testo Unico Omessa o inidonea informativa all'INTERESSATO circa: - l'indicazione delle finalità e delle modalità di raccolta dei dati; - l'indicazione dell'ambito di diffusione dei dati; - l'indicazione del tempo di conservazione dei dati; - l'indicazione del Titolare e del Responsabile (incaricato) del trattamento; - l'indicazione dei diritti dell'Interessato (ex art. 7) | Dati comuni: sanzione amministrativa da € 3.000 a € 18.000
Dati sensibili o giudiziari: sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000
N.B.La sanzione può essere aumentata fino al triplo se risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore |
Art. 162 Testo Unico (1° comma) Illegittima cessione dei dati al termine del trattamento - ad altro TITOLARE ma destinati ad un trattamento non compatibile allo scopo per il quale erano stati raccolti - irregolarità circa la loro conservazione o distruzione | sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 |
(2° comma) Violazione delle prescrizioni riguardo alla comunicazione dei dati in ambito sanitario | sanzione amministrativa da € 500 a € 3.000
N.B. può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza - ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati dal provvedimento che la applica |
Art. 163 Testo Unico Omessa o incompleta notificazione al Garante del trattamento di DATI PERSONALI che riguarda: - dati sensibili - dati genetici e biometrici - dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale - dati personali registrati in banche dati | sanzione amministrativa da € 10.000 a € 60.000
N.B.è obbligatoriamente applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza - ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati dal provvedimento che la applica. |
Art. 164 Testo Unico Omessa informazione o esibizione di documenti al Garante - in pendenza di un ricorso dell'INTERESSATO - nel coso o per l'espletamento dei propri compiti e funzioni | sanzione amministrativa da € 4.000 a € 24.000
N.B.può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza - ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati dal provvedimento che la applica |