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Sollecito del Ministero agli Enti Pubblici locali

PRIVACY: Sollecito alle Pubbliche Amministrazioni (27/04/2005)

La Direttiva 11 febbraio 2005 emanata dal Ministero della Funzione pubblica vuole essere un sollecito agli Enti Pubblici perchè rendano proprie le disposizioni dettate dal D.L.gs 30 giugno 2003 "Codice in materia dei dati personali" al più presto.
A tal fine vengono proposti spunti di riflessione partendo da quelli che sono i principi ispiratori ed obbligatori individuati dal decreto, le finalità della direttiva volta "a richiamare l’attenzione della amministrazioni sulle prescrizioni del Codice" per poi proseguire con la classificazione dei dati per tipologia e i relativi adempimenti, vengono riproposte le regole generali per il trattamento di dati, le modalità di comportamento per i dati sensibili, per quelli giudiziari e per poi  rammentare l’istituto dei regolamenti in caso di trattamenti di dati non contemplati....
Da sottolineare la differenza fra accesso ai dati personali e accesso ai documenti amministrativi e le tematiche in materia di gestione del personale.
L’ultimo paragrafo propone gli orientamenti giurisprudenziali in relazione al contemperamento degli interessi fra accesso agli atti amministrativi e la tutela della riservateza.

Gli Enti Pubblici, ed in particolare gli Enti Locali, in quanto soggetti che effettuano trattamenti di dati sensibili e giudiziari con strumenti informatici devono sviluppare tutta una serie di documenti e accorgimenti necessari per l’attuazione pratica delle previsioni del Codice che si possono così riassumenre:

  • regolamenti indicanti i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati e le operazioni che possono essere eseguite su di essi in relazione al perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico qualora manchi una specifica indicazione legislativa (artt. 20, 21 e 22);
  • le informative all’interessato (art. 13);
  • la notificazione al Garante nei casi previsti dall’art. 37;
  • le eventuali comunicazioni al Garante (art. 39);
  • le misure minime di sicurezza e, in particolare, il documento programmatico sulla sicurezza (art. 34, comma 1, lett. g) e regola n. 19 dell’Allegato B) al Codice)).

Scari il testo della Direttiva 11 febbraio 2005
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