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L’erogazione delle agevolazioni č effettuata sulla base di stati di

FINANZIAMENTI: Investimenti produttivi aree tecnologiche (15/09/2009)

Aree tecnologiche e finalità degli interventi.
Le agevolazioni verranno concesse per la realizzazione di investimenti produttivi riguardanti le aree tecnologiche individuate dall’articolo 1, comma 842, della Legge n. 296/06 e per interventi ad esse connessi e
collegati: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in Italy e tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche.
Le finalità degli interventi riguardano:
a) sviluppo di piccole imprese di nuova costituzione (ossia quelle costituite non prima di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni);
b) industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale (ossia i programmi realizzati in collaborazione con Organismi di ricerca, quelli agevolati sulla base di norme comunitarie, statali e regionali completamente realizzati da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni ovvero qualora l’impresa a seguito della realizzazione del
programma abbia depositato un brevetto prima della domanda di accesso alle agevolazioni);
c) programmi di investimento volti al risparmio energetico e/o alla riduzione degli impatti ambientali delle unità produttive;
d) specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale individuati dal Ministero dello sviluppo economico.

Soggetti beneficiari.
a) Nelle aree di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato possono accedere alle agevolazioni imprese di piccola, media e grande dimensione secondo i criteri indicati nell’allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005. Limitatamente ai programmi inerenti le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le imprese di grande dimensione possono accedere alle agevolazioni solo qualora abbiano meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.
b) Nelle aree diverse da quelle di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato possono accedere alle agevolazioni solo le imprese di piccola e media dimensione. Le predette imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, i seguenti requisiti:
• essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese; le imprese di servizi devono essere costituite sotto forma di società;
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non trovarsi in liquidazione volontaria o essere sottoposte a procedure concorsuali;
• essere in regime di contabilità ordinaria;
• non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
• essere in regola con le disposizioni vigenti in materia edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell’ambiente e nei confronti degli obblighi contributivi;
• non essere destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
• aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero dello sviluppo economico un ordine di recupero;
• non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà come individuata dal Regolamento CE 800/2008;

Programmi/attività ammissibili.
I programmi di investimento ammissibili devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:
• realizzazione di nuove unità produttive;
• ampliamento di unità produttive esistenti;
• diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
• cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.
I predetti programmi devono essere organici e funzionali e si devono riferire alle seguenti attività economiche:
• Attività manifatturiere (sezione C della classificazione delle attività ISTAT 2007);
• Attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore (sezione D della classificazione ISTAT 2007, con le limitazioni previste dalla normativa);
• Attività di servizi (si veda allegato 1 al D.M. 23 Luglio 2009).
In conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell’industria carboniera e delle fibre sintetiche. Particolari limitazioni sono previste, inoltre, per il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Il programma di investimenti non può essere avviato prima della presentazione della domanda di agevolazioni. Non sono, pertanto, ammissibili i programmi per i quali esistano titoli di spesa antecedenti la presentazione della domanda di agevolazioni. Non sono, altresì, ammissibili i programmi realizzati, in tutto o in parte, con le modalità del cosiddetto “contratto chiavi in mano”.
Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni e devono riguardare:
a. suolo aziendale e sue sistemazioni (nel limite del 10% dell’investimento complessivo);
b. opere murarie e assimilate;
c. infrastrutture specifiche aziendali;
d. macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività amministrativa dell’impresa, ed esclusi quelli relativi all’attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’impianto oggetto delle agevolazioni;
e. programmi informatici, brevetti, licenze, know¬how e conoscenze tecniche non brevettate per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma (per le grandi
imprese tali spese sono ammissibili nel limite del 50% dell’investimento complessivo);
f. per le sole PMI, le spese relative a consulenze connesse al programma d’investimento nel limite del 3% dell’investimento complessivo.
Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria. Non sono, inoltre, ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, quelle relative all’acquisto di immobili che abbiano beneficiato di altri aiuti nei 10 anni precedenti la data di presentazione della domanda, quelle relative a imposte e tasse, nonché quelle relative a beni di importo inferiore a 500,00 euro al netto di I.V.A.
Ai fini dell’ammissibilità delle spese i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

Agevolazioni concedibili.
Le agevolazioni sono concesse alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER, fatto salvo quanto previsto in caso di garanzia.
Le agevolazioni possono essere concesse in una delle seguenti forme ovvero in una combinazione delle stesse:
• contributo in conto impianti
• contributo in conto interessi
• finanziamento agevolato
• garanzia
Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato e destinato alla copertura finanziaria del programma, non superiore al 75% delle spese ammissibili, con una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma. Il contributo è determinato in percentuale al tasso di riferimento stabilito dalla Commissione Europea in misura massima non superiore all’80% Il finanziamento agevolato è concesso dal Ministero dello sviluppo economico in misura non superiore al 75% delle spese ammissibili, con una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione Europea.
Le agevolazioni nella forma di garanzia potranno essere concesse a titolo di aiuto “de minimis” ai sensi del Reg. CE 1998/2006.
La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili ed è espressa in ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo). Le intensità massime delle agevolazioni sono quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea.
L’erogazione delle agevolazioni è effettuata sulla base di stati di avanzamento documentati.

Modalità di attuazione.
In relazione a ciascuna delle finalità di intervento, il Ministero dello sviluppo economico stabilirà con propri decreti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché la
procedura di selezione e valutazione che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5 del D. Lgs. 123/98, potrà essere di tipo valutativo a graduatoria o a sportello.
Negli stessi decreti il Ministero potrà stabilire specifiche indicazioni o limitazioni con riferimento ai programmi di investimento e alle attività ammissibili, ai limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili, alle spese ammissibili, alla durata massima dei programmi, alla forma e alla misura delle agevolazioni nonché alle modalità di erogazione e alle cause di revoca.

Limitazioni e obblighi.
Le agevolazioni previste dal Decreto 23 Luglio 2009, non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo “de minimis” secondo quanto previsto dal Reg. 1998/2006.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti ai seguenti obblighi:
• apportare un contributo finanziario attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili;
• mantenere i beni agevolati per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione, ossia quella relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile.

Fonte: Ministero dello sviluppo Economico


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