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FINANZIAMENTI: Interventi agro-forestali per la produzione di biomasse (29/08/2007)

    INTERVENTI AGRO-FORESTALI PER LA PRODUZIONE DI BIOMASSE

NORMATIVA

L.R. 2 MAGGIO 2003, n. 141

BENEFICIARI

tutti i soggetti pubblici e privati che abbiano titolo a coltivare un terreno agrario e che intendano effettuare piantagioni di colture legnose finalizzate alla produzione di biomassa per usi energetici, industriali oppure per altri assortimenti da lavoro. Sono altresì ammessi a beneficiare del contributo tutti i soggetti:
- che intendano effettuare cure colturali straordinarie sui popolamenti forestali, al fine di ripristinare la funzionalità dell’ecosistema, intervenendo sui parametri selvicolturali (composizione, densità, struttura) che dovessero risultare alterati, o
- che effettuino il ripristino produttivo del pascolo o del prato su territori delle Comunità Montane, invasi per più del 50% della loro superficie da vegetazione legnosa, idonea a produrre biomassa legnosa. Il richiedente può accedere al contributo previsto dalla Legge qualora possieda i seguenti requisiti:
- conduca la superficie sulla quale sarà realizzato l’intervento al momento della presentazione della domanda di contributo;
- abbia diritto a condurre la superficie oggetto d’intervento per un periodo di almeno 48 mesi naturali e consecutivi, considerati a decorrere dalla data prevista dal presente bando per la conclusione dei lavori (periodo vincolativo minimo). In ambito forestale sono assimilati alla conduzione anche gli accordi di gestione, i contratti e le convenzioni stipulati tra i proprietari e tra proprietari e le imprese di utilizzazione forestale, nonché le deleghe conferite formalmente da un Comune ad una Comunità montana.
Qualora il diritto alla conduzione abbia una durata inferiore al periodo vincolativo, la domanda sarà ugualmente ammissibile, purché il proprietario (od i proprietari) sottoscriva (sottoscrivano) un atto di assenso e l’impegno a subentrare ed a mantenere gli obblighi assunti dal conduttore. In regime di comproprietà e di comunione legale il richiedente il finanziamento dovrà acquisire l’atto di assenso da parte degli altri soggetti titolari del diritto, qualora non sia in possesso di una formale delega alla conduzione.
In caso di disaccordo tra i proprietari ed i soggetti di cui ai commi precedenti, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 16 della L. 3 maggio 1982, n. 2033.
Qualora la richiesta di contributo non sia effettuata dal proprietario, l’ atto comprovante il diritto a condurre la superficie oggetto di intervento dovrà risultare conforme ai contenuti del T.U. del 26 aprile 1986, n. 1314 (atto registrato). Fanno eccezione le forme contrattuali stipulate tra i proprietari di superfici boscate e le imprese di utilizzazione forestale, per le quali sia prevista la registrazione solo in caso d’uso. Il richiedente potrà beneficiare del contributo di una sola tipologia di intervento.

Sono ammesse a contributo i terreni agrari e forestali, situati all’interno della Regione del Veneto e compresi nell’ambito di una medesima UTE (Unità Tecnico Economica), come definita dal DPR 1 dicembre 1999, n. 503/5.
La documentazione tecnica allegata alla domanda dovrà essere sottoscritta da un tecnico regolarmente iscritto ad un Ordine o ad un Collegio professionale (dottore forestale od agronomo, perito agrario, agrotecnico; gli ultimi due limitatamente alle colture legnose), che dovrà apporre l’impronta del Timbro assegnatogli. Qualora il firmatario della documentazione tecnica sia dipendente dell’Amministrazione pubblica che presenta la domanda, sarà sufficiente la sola abilitazione all’esercizio della libera professione.
Nel caso di cure colturali ai boschi degradati ed abbandonati la documentazione tecnica presentata da un’Amministrazione comunale potrà essere sottoscritta anche da personale dipendente della Comunità Montana di appartenenza, purché provvisto dell’abilitazione all’esercizio della libera professione.

Colture legnose.
Sono ammesse a contributo, per l’esecuzione di piantagioni con specie legnose tutti i terreni classificati agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti. Non sono ammessi a contributo i terreni situati in zone montane, quelli coltivati a prato permanente o a pascolo e le superfici ritirate dalla produzione, non sottoposte a rotazione colturale. Nel computo della superficie ammessa a contributo sarà considerata anche una fascia perimetrale all’impianto, avente una larghezza corrispondente alla metà della distanza tra le file; in ogni caso la larghezza di tale fascia non potrà risultare superiore a m 1,5. Non sono finanziabili piantagioni realizzate con specie alloctone (Pioppi ibridi, Paulownia tomentosa (Thunb.) Sieb. & Zucc. ex Steud., Robinia pseudacacia L. ed eventuali altre) all’interno di ambiti sottoposti a particolari vincoli di tutela ambientale (aree protette e siti della Rete Natura 2000, questi ultimi individuati con DPGR n. 241/200510, DGR n. 1180/200611, n.441/200712, n. 1885/200713, ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 35714). Le piantagioni effettuate su terreni messi a riposo colturale, ai sensi della normativa comunitaria, dovranno essere conformi ai contenuti del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio15. A tal fine si specifica, in modo particolare, che il contributo sarà costituito dal 50% della spesa ammissibile,come previsto dall’art. 56 del Regolamento stesso. Gli impianti realizzati per la produzione di biomassa a fini energetici e per altre destinazioni previste dalla legge, costituiscono arboricoltura da legno e pertanto non sono assoggettati all’applicazione della normativa forestale vigente, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 5216 e del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 2271/7.

Cure colturali straordinarie ai boschi.
Sono ammesse a contributo le superfici boscate che necessitino di essere migliorate, al fine di migliorare la funzionalità ecosistemica. La classificazione di un terreno a bosco è contenuta nell’art. 14 della L.R 13 settembre 1978, n. 5213 e nell’art. 2 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 22714Sono considerate degradate e quindi ammissibili al contributo anche le superfici che siano state colpite da fattori biotici ed abiotici con danni irreversibili, come attacchi parassitari e da insetti, schianti, incendi). L’ammissibilità a beneficiare del contributo per tale tipo d’intervento costituisce assolvimento alle disposizioni amministrative relative al taglio del bosco.

LIMITI DI SUPERFICI

Non sono ammesse ai benefici di Legge superfici d’intervento inferiori a m2 3.000, accorpati, o superiori a m2 40.000, per singola UTE. Eventuali ostacoli fisici come strade, corsi d’acqua, elettrodotti, non interrompono l’accorpamento delle superfici d’intervento.

ALTRE CONDIZIONI

Colture legnose
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Cure colturali straordinarie ai boschi
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Utilizzo della biomassa
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Tempo utile per realizzare l’intervento
L’intervento dovrà essere concluso, pena la revoca del contributo assegnato, entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Potrà essere concessa una proroga alla conclusione dell’intervento esclusivamente per comprovate ed incontestabili cause di forza maggiore.

RISORSE FINANZIARIE

le risorse finanziarie vengono ripartite tra le due tipologie d’intervento, come segue:
- € 500.000,00 per piantagioni con specie idonee alla produzione di biomassa per usi energetici o per altri assortimenti;
- € 500.000 per l’effettuazione di cure colturali a carico di boschi degradati;
Qualora l’esaurimento di una graduatoria relativa ad una tipologia d’intervento dovesse comportare
un’economia di spesa, si procederà al trasferimento delle risorse che si sono rese disponibili, a favore
dell’altra tipologia per la quale l’impegno finanziario dovesse essere insufficiente.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E VINCOLI

L’importo del contributo da erogare non potrà essere maggiore delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e non potrà eccedere il massimale di € 2.500,00/ha, comprensivi delle spese per lavori, anche eseguiti mediante contributi in natura, spese tecniche ed oneri connessi. Il contributo viene inoltre concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’ applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato CE agli aiuti d’ importanza minore (“de minimis”)19.

INTERVENTI AMISSIBILI

Colture legnose

Cure colturali straordinarie ai boschi

SPESE AMISSIBILI

Sono considerate ammissibili a contributo i lavori e le relative spese iniziati o sostenute successivamente alla data della presentazione della domanda ed entro i termini previsti dal bando per la conclusione dell’intervento. I lavori e le spese relativi alle cure colturali ai boschi non potranno invece essere avviati prima del sopraluogo del funzionario del Servizio forestale, che dovrà stabilire l’ammissibilità degli interventi proposti.
L’inizio dei lavori od il sostegno delle spese connesse, prima ancora dell’emanazione del decreto d’approvazione della graduatoria e di concessione del contributo, non costituiscono titolo di garanzia a percepire il beneficio.
La data di effettuazione della spesa è considerata la medesima del relativo titolo, ancorché quietanzato o pagato successivamente. Non saranno considerate ammissibili le spese i cui titoli siano stati quietanzati oltre il trentesimo giorno dalla data di conclusione dei lavori prevista al paragrafo 3.2.4 (“Tempo utile per realizzare l’intervento”). Non sono ammessi a contributo l’acquisto e lo spargimento di pollina, poiché sono stati rilevati danneggiamenti di natura biotica a carico delle talee (fitofagi, parassiti).
Eventuali spese per l’acquisto di terreni ovvero di macchinari ed attrezzature, non saranno considerati ammissibili.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) potrà essere considerata spesa ammissibile solo quando costituisca per il beneficiario un costo reale non recuperabile, nemmeno con sistemi forfetari. A tal fine si specifica che l’opzione per il regime speciale da parte dei produttori agricoli, previsto dall’art. 34 del DPR 26 ottobre 1972, n. 63320 non consente di considerare l’IVA come un costo a carico del beneficiario.
Non saranno ammissibili i titoli di spesa qualora:
- i pagamenti siano stati regolati per contanti;
- l’importo complessivo imponibile esposto in ciascun titolo sia inferiore ad € 100.
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati direttamente dal beneficiario del contributo, a favore del fornitore o del prestatore d’opera. Qualora il pagamento avvenga tramite assegni, questi ultimi dovranno essere resi “non trasferibili”. Per la valutazione delle spese ammissibili e della congruità dei prezzi esposti
nella documentazione di progetto, il Servizio Forestale farà riferimento, in fase istruttoria, ai preziari regionali per la produzione di biomassa legnosa e per le opere forestali, approvati con Decreto del Dirigente.
Si specifica che i preziari regionali costituiscono un riferimento per il funzionario incaricato dell’istruttoria, ai fini della determinazione della spesa massima ammissibile; il preziario non definisce invece prezzi di mercato per l’esecuzione di determinati interventi. Ne consegue che i prezzi esposti dal richiedente il
contributo nella documentazione di progetto e nelle fatture potranno essere anche superiori a quelli contenuti nei preziari.
Qualora nei preziari per le opere forestali non siano presenti gli elementi necessari alla valutazione di alcuni lavori e forniture relativi agli interventi previsti al punto 5.2) “Cure colturali straordinarie ai boschi”, si potrà fare riferimento al preziario per le opere di miglioramento fondiario e/o al più recente preziario della C.C.I.A.A. della provincia nella quale è realizzato l’intervento. Eventuali voci di costo non considerate nei preziari di riferimento potranno essere esaminate ed eventualmente ammesse dal Servizio Forestale Regionale competente per territorio. 

Contributi in natura (manodopera, attrezzature e materiali propri)
Potranno costituire spese ammissibili, sebbene non riconducibili ad un preciso titolo di spesa, i contributi in natura. Essi consistono nella fornitura di prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e dei suoi familiari; è inoltre ammissibile l’utilizzo di attrezzature, macchine e materiali, esclusivamente di proprietà del beneficiario.
Al momento della presentazione della domanda il richiedente dovrà dichiarare che intende fornire la propria prestazione di lavoro per la realizzazione del progetto e l’ammontare previsto di tale contributo in natura.
Per l’erogazione del saldo il beneficiario dichiarerà l’effettiva entità del lavoro prestato volontariamente e delle altre forme di intervento diretto (macchine ed attrezzi).
Non sono ammissibili a contributo quote di reintegra e/o d’ammortamento delle macchine e delle attrezzature utilizzate.
I contributi in natura non sono ammissibili per i soggetti pubblici. Questi ultimi potranno eventualmente ricorrere all’esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, impiegando personale addetto in forma esclusiva all’esecuzione dello specifico intervento, contabilizzato mediante giornale di cantiere e cedolino paga. 

Spese generali.
Le spese generali sono riconosciute nella misura non superiore al 5% dell’importo dei lavori e delle forniture ammissibili, effettivamente eseguiti e contabilizzati. Per i progetti relativi alle cure colturali ai boschi, le spese generali sono elevate nella misura del 7%. Sarà riconosciuto comunque un compenso minimo di € 250, se indicato dal progettista. Nel caso di interventi realizzati da soggetti pubblici, le spese generali potranno essere considerate ammissibili a condizione che non rientrino nell’espletamento di attività conseguenti a responsabilità istituzionali o a normali mansioni di vigilanza e controllo.

PRIORITA’ E GRADUATORIE

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SCADENZA

entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

DOCUMENTAZIONE PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1) Domanda di contributo.
2) Dichiarazione relativa al titolo di conduzione del terreno, contenente l’atto di assenso del proprietario, nei casi previsti dal paragrafo 2.1 (Requisiti soggettivi).
3) Per le cure colturali straordinarie ai boschi:
3.1) relazione tecnica e quantificazione del costo di miglioramento, contenente la descrizione del popolamento, le finalità dell’intervento e la dichiarazione di taglio, redatto conformemente alla DGR 30 dicembre 1997, n. 48088 e s.m.i., qualora la superficie da migliorare sia inferiore ad ha 2,50 o qualora la
massa legnosa ritraibile sia minore a m3 100.
3.2) progetto di taglio e quantificazione del costo di miglioramento, come disposto dalla DGR 30 dicembre 1997, n. 48088, qualora la superficie utilizzata sia superiore ad ha 2,50 o qualora la massa legnosa ritraibile sia maggiore a m3 100.
3.3) progetto speciale di taglio e quantificazione del costo di miglioramento, per le aree sensibili, come disposto dalla DGR 30 dicembre 1997, n. 48088, contenente
4) Per il ripristino di superfici già utilizzate a prato od a prato-pascolo situate in zone montane ed invase per più del 50% da vegetazione legnosa spontanea: richiesta di autorizzazione alla riduzione della superficie boscata, indirizzata al Servizio Forestale, ai sensi della DGR 30 dicembre 1997, n. 48088, accompagnata da una relazione tecnica e dalla quantificazione del costo di miglioramento.
5) Per le colture legnose: Piano aziendale di intervento.
6) Dichiarazione relativa agli aiuti “de minimis”, concernente i contributi percepiti a tale titolo nell’ultimo triennio.
7) Dichiarazione relativa al possesso dell’abilitazione all’esercizio della libera professione, qualora la documentazione di progetto sia sottoscritta da un dipendente della Pubblica Amministrazione richiedente il contributo (o da un dipendente della Comunità Montana alla quale appartiene il Comune interessato), anziché da un libero professionista.
8) Corografia su Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:5.000.
9) Mappa catastale dei terreni oggetto dell’intervento, evidenziati con colore, recante il timbro e la firma del progettista.
10) Per gli Enti pubblici: provvedimento di approvazione del progetto e di domanda del contributo, avente data non successiva a quella di presentazione della richiesta stessa. Detto provvedimento non è previsto qualora, per il caso specifico, la sua emanazione non sia contemplata dall’ordinamento
dell’Amministrazione. In questo caso, tuttavia, tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta, oltre che dal soggetto che la redige, anche dall’organo istituzionale responsabile.
11) Per le forme associative di produttori: copia dell’atto costitutivo (v. mod. relativo alla dichiarazione di autenticità del documento), sottoscritto in data precedente rispetto a quella di presentazione della domanda di contributo, redatto nella forma di atto pubblico o di scrittura privata, registrato nelle forme previste dalla legge.
12) Pareri ed autorizzazioni degli organismi competenti in materia di tutela ambientale, ove previsti.
13) Per le piantagioni effettuate in zone golenali: eventuale autorizzazione dell’Autorità competente in materia di demanio fluviale, ove prevista.
14) Per le colture legnose: valutazione di incidenza del progetto, ai sensi del DPR 357/9711, come disciplinato dalla D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 317326, per gli interventi che ricadono all’interno delle zone di protezione speciale (ZPS) o dei siti di importanza comunitaria (SIC) od interferenti con esse. Qualora la realizzazione dell’intervento non comporti la redazione di alcun documento previsto nella citata DGR, il progettista dovrà rilasciare specifica dichiarazione motivata. L’istruttoria relativa alla valutazione di incidenza è di competenza del Servizio Forestale. Per le cure colturali ai boschi, trova applicazione la DGR 30 aprile 2004, n. 125228.
15) Contratto di cessione della biomassa, qualora la produzione sia destinata ad un impianto per la trasformazione in energia termica od elettrica, oppure per la produzione industriale, o per altri assortimenti da lavoro.
16) Dimostrazione dell’utilizzo aziendale, qualora la biomassa che sarà prodotta sia destinata ad essere utilizzata direttamente dal beneficiario. Se l’utilizzo persegue finalità energetiche, dovrà essere allegata una relazione e la scheda tecnica della caldaia, contenente anche il rendimento ed il consumo, corredata da copia della documentazione specifica (libretto di centrale o libretto d’impianto o numero di matricola, quest’ultimo per gli impianti privi di libretto, se non previsto dalla normativa).
17) Scheda di autovalutazione del punteggio;

Entro il termine fissato per la presentazione delle domande di contributo il richiedente dovrà essere già iscritto all’Anagrafe del Settore Primario.
Il contributo previsto non è cumulabile.
Il contributo viene concesso in regime de minimis come previsto dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Comissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore.
Il beneficiario potrà delegare il professionista, incaricato della redazione della documentazione prevista dal bando, di presentare le integrazioni che potranno essere chieste dal Servizio Forestale. A tal fine, il beneficiario eleggerà il proprio domicilio presso lo studio professionale delegato che sarà considerato, a tutti gli effetti, il soggetto di riferimento.

GRADUATORIE

La Direzione Regionale predisporrà una graduatoria regionale per ciascuna delle due tipologie di intervento previste.
La fase si concluderà entro 70 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato a saldo, in un’unica soluzione. A tal fine il beneficiario dovrà trasmettere al Servizio Forestale, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori, la documentazione di seguito elencata:
1) comunicazione di conclusione dei lavori, richiesta di accertamento finale e di saldo del contributo, contenete l’elenco riepilogativo dei titoli di spesa ed il relativo importo (v. modello). Nel caso di contributi in natura il beneficiario dovrà compilare il prospetto relativo al tempo effettivamente prestato per la realizzazione dell’intervento ed all’utilizzo di macchine ed attrezzature proprie;
2) copia delle fatture quietanzate, relative alle spese sostenute per l’esecuzione degli interenti. Sulle fatture originali, che dovranno essere esibite al funzionario del Servizio forestale in occasione dell’accertamento in loco, sarà apposta l’impronta di uno specifico timbro. La mancata esibizione dell’esemplare in originale comporterà il non riconoscimento della relativa spesa sostenuta; Se il pagamento dei crediti avvenga mediante assegni, il beneficiario dovrà trasmetterne copia al Servizio forestale, unitamente all’estratto della documentazione contabile, che permetta di comprovare l’avvenuta riscossione del titolo; in caso di pagamento mediante bonifico dovrà invece essere trasmessa copia della lettera contabile o dell’estratto conto. In tutti i casi dovrà essere chiaramente individuabile il creditore che ha effettuato la prestazione o la fornitura;
3) dichiarazione liberatoria, rilasciata dal fornitore, attestante l’avvenuto pagamento del credito;
4) Le persone giuridiche di diritto pubblico dovranno inoltre trasmettere la seguente comunicazione:
a) relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto dal dirigente responsabile. La relazione descriverà fasi, modalità d’esecuzione, conseguimento degli obiettivi previsti e motivazioni degli eventuali scostamenti dal progetto approvato; conterrà l’eventuale prospetto di confronto, qualora siano subentrate variazioni sull’intervento eseguito rispetto al progetto approvato;
b) provvedimenti di aggiudicazione dei lavori (se non eseguiti in amministrazione diretta) e di approvazione della documentazione di cui al precedente punto a).
5) planimetria catastale, timbrata e sottoscritta dal progettista, indicante le superfici delle particelle effettivamente interessate dall’intervento, evidenziate con colore;
6) mod. 3.1/2004 (Scheda dati anagrafici) e mod. 4.1/2004 (Scheda posizione fiscale), disponibili presso il Servizio Forestale od il sito internet della Regione32, solamente nel caso in cui il beneficiario non sia già inserito nell’Anagrafe della Direzione regionale Ragioneria e Tributi e non siano sopravvenute variazioni successive. Le informazioni contenute nelle schede dovranno concordare con quelle contenute nell’Anagrafe del Settore Primario e nella documentazione presentata al Servizio forestale. Eventuali discordanze (non ammesse) comporteranno ritardi nel pagamento del contributo.

Presso la sede aziendale dovranno inoltre essere conservati, per i previsti controlli:
1) il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per la piantagione siano soggette all’applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 38634. Se il materiale è stato prodotto nell’ambito della Regione del Veneto, si dovrà fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 326335.
2) Documento di Commercializzazione (c.d. passaporto delle piante), qualora le specie utilizzate per l’impianto siano soggette all’applicazione del Decreto del Ministro per l’Agricoltura e per le Foreste 31 gennaio 199636.
Se l’acquisto del materiale di propagazione sia effettuato tramite un intermediario, questi dovrà rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (v. modello) e la copia della documentazione descritta ai precedenti punti 1) e 2).
Ai fini dell’applicazione del presente punto, il beneficiario dovrà conservare copia delle fatture e dei Documenti di Commercializzazione per almeno un anno. Qualora il materiale di propagazione sia fornito tramite un intermediario, il produttore vivaista dovrà apporre il Documento di Commercializzazione sull’unità commerciale (cassa, plateau, contenitore, mazzo o singola talea o pianta) che raggiungerà l’utilizzatore finale. Tale documento dovrà quindi essere comunque presente presso l’azienda.

INFORMAZIONI

info@momis.it 0437989361

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